Religioni per la Pace Italia


Vai ai contenuti

Lo Statuto

Chi Siamo





WORLD CONFERENCE ON RELIGION AND PEACE

CONFERENZA MONDIALE DELLE RELIGIONI PER LA PACE

SEZIONE ITALIANA




Con atto notarile in data 13 ottobre 1987 è stata costituita in associazione la sezione italiana della Conferenza Mondiale delle Religioni per la Pace, di fronte al notaio Renato De Rienzi. Contestualmente alla costituzione dell'associazione è stato approvato lo statuto di seguito riportato. In applicazione delle norme in esso contenute, è stato inoltre nominato nello stesso atto costitutivo il comitato di coordinamento per il primo biennio, così come il segretario e il vicesegretario che resteranno in carica per lo stesso periodo. La sede dell'associazione è in via Milano 49/12, 00184 Roma, tel. 06-4741685.

STATUTO

Art. 1. - E' costituita la "Conferenza Mondiale delle Religioni per la Pace - sezione italiana", associazione regolata dal presente statuto e dagli artt. 36 ss. del codice civile. L'associazione ha sede in Roma.



Art. 2. - Gli scopi dell'associazione, che non ha fine di lucro, sono i seguenti:

a. Promuovere fra esponenti delle religioni mondiali la conoscenza degli insegnamenti di ogni religione soprattutto intorno alla pace, alla giustizia internazionale e ai diritti dell'uomo.

b. Scoprire ed approfondire principi religiosi comuni che possono condurre alla pace della comunità umana a ogni livello, locale, nazionale e internazionale, riconoscendo che vi sono diversi approcci e mentalità sul piano religioso.

c. Discutere gli ostacoli alla pace alla luce dei principi religiosi comuni con lo scopo di facilitare un'azione comune.

d. Dare ogni appoggio ai credenti e a quanti altri lavorano attivamente per la pace e per la comprensione reciproca necessaria alla pace, e condurre anche altri a impegnarsi in questo campo.

e. Chiarificare e evidenziare il ruolo della religione nella società, soprattutto al fine di promuovere la pace, la giustizia, e la comprensione reciproca.

f. Promuovere conoscenza e amicizia fra i credenti delle diverse religioni e creare un corpo di persone impegnate a aprire e mantenere canali di comunicazione fra di esse al servizio della pace.

g. Organizzare riunioni di preghiera per la pace o altre iniziative volte a perseguire il fine della pace, della giustizia e della comprensione reciproca.



Art. 3. - L'associazione persegue i propri scopi mediante la divulgazione in Italia di documenti prodotti dalla Conferenza a livello internazionale, la promozione di incontri di preghiera interreligiosa per la pace, la partecipazione a incontri attinenti agli scopi della associazione, e l'organizzazione di tutto quanto può essere considerato più opportuno per il raggiungimento dei propri fini statutari.



Art. 4. - Possono essere soci ordinari dell'associazione tutte le persone fisiche e morali che, condividendo le finalità dell'associazione, ne fanno domanda, che vengono accettate dal comitato di coordinamento e che sono in regola con la quota sociale.

Sono soci onorari coloro che per titoli particolari il comitato di coordinamento designerà come tali. Sono considerati soci aderenti coloro che in qualsiasi modo aiutano l'associazione.



Art. 5. - Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Comitato di coordinamento; c) il Segretario.



Art. 6. - L'assemblea è composta dai soci ordinari, persone fisiche e giuridiche, queste ultime in persona dei loro rappresentanti. Nessun socio può esprimere più di un voto in assemblea, salvo che per delega di altro socio. E' legittimato a partecipare all'assemblea chi abbia conseguito la qualifica di socio almeno trenta giorni prima della convocazione. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno nel corso del primo trimestre e ha le seguenti competenze: a) eleggere ogni biennio il Comitato di coordinamento, previa fissazione del numero dei suoi membri; b) deliberare sull'indirizzo generale dell'associazione; c) discutere e approvare modifiche allo Statuto; d) approvare i bilanci annuali, che le saranno sottoposti dal Comitato di coordinamento.

Art. 7. - Sono valide le riunioni dell'assemblea, in prima convocazione, con la partecipazione della maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei partecipanti. Le delibere saranno adottate a maggioranza assoluta, salvo per quanto concerne le modifiche allo Statuto, per le quali sarà necessaria la maggioranza assoluta dei soci. I lavori dell'assemblea sono diretti da un presidente eletto dalla stessa assemblea, la quale designerà anche uno dei presenti alla redazione del verbale.



Art. 8.- Il Comitato di coordinamento viene eletto dall'Assemblea dei soci ordinari, e la prima volta è nominato nell'atto costitutivo dell'associazione. All'assemblea che provvede alle elezioni spetta fissare, di volta in volta, il numero dei suoi membri, con rappresentanti di ciascuna delle tradizioni religiose che hanno soci nell'associazione. Al Comitato al coordinamento spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Esso dura in carica due anni e i suoi membri possono essere rieletti. Il Comitato regolarmente convocato prende le decisioni a maggioranza relativa.



Art. 9.- Il Segretario è eletto dal Comitato e per la prima volta è designato nell'atto costitutivo. Dura in carica un biennio e può essere rieletto. Il segretario rappresenta l'associazione nelle relazioni ordinate alle sue finalità e in giudizio, e cerca di assicurare la corrispondenza fra le finalità generali dell'associazione e l'attività del Comitato di coordinamento. Egli modera le riunioni del Comitato di coordinamento. In caso di impedimento, egli è sostituito da un vicesegretario, nominato con le stesse modalità del segretario. Spetta al segretario convocare l'assemblea dei soci. Egli è tenuto a convocarla su richiesta di un quarto dei soci ordinari.



Art. 10.- Il patrimonio dell'associazione è costituito dai conferimenti dei soci, da contributi di terzi, da beni mobili e immobili acquistati o ricevuti per donazione, successione o altro titolo. La quota annuale per i soci verrà fissata dall'assemblea annuale e per il primo anno non può essere inferiore a lire 10.000. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare. Nell'ambito del Comitato di coordinamento verrà nominato un tesoriere. In caso di scioglimento dell'associazione, le eventuali passività verranno addebitate ai soci ordinari in parti eguali. La destinazione delle eventuali attività sarà stabilita al momento della delibera che deciderà lo scioglimento dell'associazione, tenendo conto degli scopi di essa e della estraneità dei soci a ogni fine di lucro. Qualsiasi socio ha diritto al recesso con effetto dal termine dell'esercizio finanziario durante il quale è stata presentata la domanda di recesso. La mancata corrispondenza dei contributi associativi entro tre mesi dalla loro scadenza, comporta la decadenza della qualità di socio, salvo diversa decisione del comitato di coordinamento.


Home Page | Chi Siamo | Dal Mondo | Contatti | News | Archivio | Mappa del sito


Torna ai contenuti | Torna al menu